Consulenze peritali. La psichiatria forense è l’espressione del rapporto della psichiatria con l’attività giudiziaria e partecipa all’attività della giustizia quando questa esige corrette interpretazioni di quelle norme giuridiche che contemplano situazioni di interesse psichiatrico.
Lo strumento prevalentemente usato da parte dello psichiatra forense per esprimersi è la perizia, soprattutto allorchè si fa riferimento alla capacità di agire, all’imputabilità, alla pericolosità sociale ed anche a quelle condizioni che configurano la posizione di un individuo a cui si attribuiscono i connotati di infermità di mente, stato di deficienza e di inferiorità psichica. L’art. 220 CPP, che si riferisce all’”oggetto della perizia”, così recita: “La perizia è ammessa quando occorre scolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecnicche, scientifiche o artistiche”.
Lo psichiatra può anche esprimersi attraverso la consulenza. In effetti l’ordinamento processuale usa alternativamente i termini perizia o consulenza, a seconda della materia specifica nell’ambito della quale l’assunzione della conoscenza è destinata ad essere utilizzata. La consulenza e la perizia sono infatti dotate di caratteristiche comuni: la competenza, l’ufficialità (entrambe vengono disposte d’ufficio dal giudice), il rispetto del principio del contraddittorio (le parti possono farsi assistere dai propri consulenti) e la libera valutazione dei risultati da parte del giudice.
L’art. 61 CPC, che riguarda il “consulente tecnico”, precisa che: “Quando necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica….”.
In pratica, per le consulenze peritali, il perito e il consulente devono essere dotati di particolari o specifiche competenze per svolgere la loro opera nell’ambito di particolari istituti giuridici, che oltre alla sede civile e a quella penale possono riguardare il diritto penitenziario e il diritto canonico matrimoniale.
In qualunque caso e in qualunque modo si debba rispondere e fornire il proprio giudizio, è opportuno avvalersi di uno schema operativo, che può svilupparsi nei seguenti punti: breve introduzione, con preciso riferimento all’autorità giudiziaria o all’avvocato che ha dato l’incarico o ha richiesto l’indagine peritale; presentazione del caso,che prevede, oltre ai dettagli relativi al reato o al problema da risolvere in sede civile o canonica, l’esposizione della biografia clinica o storia di vita del soggetto da esaminare; accertamenti peritali, che, attraverso l’esame del soggetto e l’uso di test psicodiagnostici, portano a una specificazione diagnostica finale o conclusiva; osservazioni e considerazioni : i dati discussi e rielaborati in questa parte devono essere obiettivi e obiettivabili, poiché porteranno a formulare un giudizio in tema di imputabilità e pericolosità sociale, o di capacità o incapacità a provvedere agli interessi patrimoniali, o di capacità o meno a contrarre il matrimonio. In questo settore si possono fare riferimenti a opere scientifiche e ad analisi cliniche. Infine, nelle conclusioni verranno esposte le risposte ai quesiti posti in relazione al problema da risolvere. E’ questa una sintesi espressiva e significativa di tutta l’attività svolta dal perito o dal consulente tecnico.
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